Verifiche e collaudi

Sistemi di sollevamento

Verifiche di apparecchiature per sollevamento cose oltre i 200 kg.

L’azienda  Pegasus, avvalendosi della partnership di società che operano nel settore, esegue verifiche di attrezzature di sollevamento e attrezzature a pressione.

L’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, detto anche Testo Unico sulla sicurezza, ai commi 8 e 11 prescrive che il Datore di Lavoro deve provvedere affinchè le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad un controllo iniziale, e periodicamente a controlli successivi.

(art. 71 comma 11 D.Lgs 81/2008) VERIFICHE PERIODICHE

Oltre a quanto previsto dal comma 8,  il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

La prima di tale verifiche è effettuata dall’INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della Legge di conversione del Decreto del  Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei SOGGETTI PRIVATI ABILITATI.

Per  eseguire le verifiche l’INAIL  può avvalersi di soggetti  privati abilitati. Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro , a sua libera scelta, ai SOGGETTI PRIVATI ABILITATI  o all’ASL  o ARPA.

Il D.Lgs 81/2008 distingue due tipi di interventi:  quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l’utilizzo.

SANZIONE : Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 500.00 a euro 1800.00 sia al datore di lavoro che al dirigente.

CONTROLLI DI MANUTENZIONE PERIODICA

Possono essere eseguiti da tecnico competente,cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza di anomalie sulla attrezzatura.

Anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli, ma, in caso di incidente deve dimostrare che realmente è in grado di valutare con competenza se la macchina era idonea all’uso in sicurezza.

I controlli vanno documentati secondo i presupposti dell’art.71, comma 9 del D.Lgs. 81/2008)

“i risultati di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”

Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare la descrizione di tutti gli interventi eseguiti.

MESSA IN SERVIZIO

Con il termine di Messa in Servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’ INAIL (Ex ISPESL) , all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del SOGGETTO ABILITATO.

Per poter procedere a Prima Verifica, l’INAIL deve fornire il numero di matricola che identificherà la macchina.

SCADENZE VERIFICHE GRU SU AUTOCARRO

  • Gru fino a 10 anni Settori siderurgico, portuale, costruzioni, estrattivo o qualsiasi altro settore con carichi gravosi: ANNUALE
  • Gru fino a 10 anni Settori non compresi nei punti precedenti: BIENNALE
  • Gru oltre 10 anni Qualsiasi settore: ANNUALE
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