Pannello Motrice 
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                                      Pannello rimorchio 
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Il Decreto 24 gennaio 2003 n. 40 ha stabilito che:
                                  
• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva             a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale N2 e   N3) devono           essere segnalati posteriormente con pannelli   retroriflettenti o retroriflettenti           e fluorescenti di tipo   approvato conformemente alle prescrizioni tecniche           stabilite   nel regolamento ECE/ONU n. 70/01
• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui             massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria   internazionale           O3 e O4) devono essere segnalati posteriormente   con pannelli retroriflettenti           o retroriflettenti e   fluorescenti di tipo approvato conformemente alle           prescrizioni   tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01.NOTA:           le   prescrizioni tecniche riportate nel Regolamento ECE/ONU 70/01 si   applicano           all'omologazione dei pannelli destinati ad aumentare   la visibilità           posteriore di taluni veicoli pesanti, rimorchi e   semirimorchi.
MODALITA'           DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI
                                  
                                  I pannelli devono essere di forma rettangolare per essere   montati nella           parte posteriore dei veicoli e devono rispettare   determinate dimensioni.
  
                                  La larghezza di un pannello posteriore di identificazione è:
  
                                  -per autocarri e motrici 140 +/- 10 mm
  
                                  -per rimorchi e semirimorchi 200 + 30 mm / -5 mm
La lunghezza totale minima risultante di un insieme costituito da uno, due oppure quattro pannelli posteriori di identificazione con materiale o dispositivi retroriflettenti e materiali fluorescenti deve essere 1.130 mm; la lunghezza totale massima ammessa è di 2.300 mm.
PRECISAZIONE: i pannelli   destinati al montaggio sui rimorchi e semirimorchi devono             avere uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso             fluorescente o retroriflettente;
                                  
                                  I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati   (trattori           o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique   trasversali alternate           di materiale o dispositivo   retroriflettente gialli e materiale rosso fluorescente           o   retroriflettente.
  
                                  Si precisa che sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli           i trattori per semirimorchio.
  
                                  I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti           prescrizioni:
  
                                  a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella   parte           posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici   rispetto al piano           verticale longitudinale mediano del   veicolo;
  
                                  b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale   perpendicolare           al piano longitudinale mediano del veicolo che   non disti più di           m. 0,40 dal limite posteriore di sagoma
  
                                  c) a secondo della posizione di cui all'allegato “A” del decreto             in questione i due pannelli costituenti il pannello di   segnalazione, devono           essere installati sul veicolo in modo da   risultare complanari
  
                                  d) nel caso di pannelli marcati con la parola “TOP”,   l'installazione           dovrà essere tale che la predetta parola deve   risultare sul lato           più alto del pannello;
  
                                  e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico,           non deve risultare inferiore a m. 0,35;
  
                                  f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo   vuoto non           deve essere superiore a m. 1,70 e m. 2,20 secondo le   configurazioni dell'allegato           “A”;
  
                                  g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, né             costituire sporgenza rispetto alla parte di carrozzeria sulla   quale sono           applicati; inoltre la distanza massima dei pannelli   dal limite di sagoma           non deve risultare superiore a m. 0,4.
  
                                  h) L'installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità             di almeno il 95% della superficie dei pannelli.
MARCATURE           E PRESCRIZIONI GENERALI
                                  
                                  Ogni pannello posteriore di identificazione sottoposto ad approvazione           deve riportare le seguenti indicazioni:
  
                                  • la regione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente l'omologazione;
  
                                  • i marchi devono essere applicati sia sulla parte retroriflettente,             sia su quella fluorescente, sia sul bordo del pannello e, una   volta che           il pannello sia fissato sul veicolo, dovranno essere   visibili da un osservatore           esterno;
  
                                  • i marchi devono essere chiaramente leggibili ed indelebili.
  
                                  • le parti che costituiscono i pannelli di identificazione   retroriflettenti/fluorescenti           o solo retroriflettenti non   devono potere essere smontate facilmente;
  
                                  • i dispositivi di fissaggio dei pannelli posteriori di   identificazione           devono essere tali da garantire un montaggio   stabile e durevole nella           parte posteriore dei veicoli, ad   esempio con bulloni, rivetti o adesivi.
  
                                  • la superficie esterna dei pannelli di identificazione posteriore             retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti deve essere   facilmente           pulibile; pertanto essa non deve essere rugosa ed   eventuali sporgenze           non devono impedire una agevole operazione   di pulizia
  
 • i pannelli di segnalazione devono essere resistenti agli   agenti           atmosferici, alla corrosione, ai carburanti, all'acqua,   ed agli urti.
VIOLAZIONE  | 
                                      NORME  | 
                                      COMPETENZA  | 
                                    
Mancata                 installazione dei pannelli   retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti                 per la   segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi  | 
                                      Art.                 72/13° C.d.S.  | 
                                      
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Circolazione                 con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti  | 
                                      
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                                      Prefetto                 del luogo   | 
                                    
OBBLIGHI: A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli (autocarri, semirimorchi e rimorchi adibiti al trasporto cose) superiori a 3,5 t. ed immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi ed installati secondo le modalità stabilite dal presente decreto.





