Pannelli posteriori di visibilia'

Modalita' di installazione e prescrizioni generali

Pannello Motrice

Pannello rimorchio

Il Decreto 24 gennaio 2003 n. 40 ha stabilito che:

• gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale N2 e N3) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01

• i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t. (categoria internazionale O3 e O4) devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01.NOTA: le prescrizioni tecniche riportate nel Regolamento ECE/ONU 70/01 si applicano all'omologazione dei pannelli destinati ad aumentare la visibilità posteriore di taluni veicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi.

MODALITA' DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI

I pannelli devono essere di forma rettangolare per essere montati nella parte posteriore dei veicoli e devono rispettare determinate dimensioni.

La larghezza di un pannello posteriore di identificazione è:

-per autocarri e motrici 140 +/- 10 mm

-per rimorchi e semirimorchi 200 + 30 mm / -5 mm

La lunghezza totale minima risultante di un insieme costituito da uno, due oppure quattro pannelli posteriori di identificazione con materiale o dispositivi retroriflettenti e materiali fluorescenti deve essere 1.130 mm; la lunghezza totale massima ammessa è di 2.300 mm.

PRECISAZIONE: i pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semirimorchi devono avere uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso fluorescente o retroriflettente;

I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique trasversali alternate di materiale o dispositivo retroriflettente gialli e materiale rosso fluorescente o retroriflettente.

Si precisa che sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.

I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo;

b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti più di m. 0,40 dal limite posteriore di sagoma

c) a secondo della posizione di cui all'allegato “A” del decreto in questione i due pannelli costituenti il pannello di segnalazione, devono essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari

d) nel caso di pannelli marcati con la parola “TOP”, l'installazione dovrà essere tale che la predetta parola deve risultare sul lato più alto del pannello;

e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico, non deve risultare inferiore a m. 0,35;

f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve essere superiore a m. 1,70 e m. 2,20 secondo le configurazioni dell'allegato “A”;

g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, né costituire sporgenza rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono applicati; inoltre la distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a m. 0,4.

h) L'installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità di almeno il 95% della superficie dei pannelli.

MARCATURE E PRESCRIZIONI GENERALI

Ogni pannello posteriore di identificazione sottoposto ad approvazione deve riportare le seguenti indicazioni:

• la regione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente l'omologazione;

• i marchi devono essere applicati sia sulla parte retroriflettente, sia su quella fluorescente, sia sul bordo del pannello e, una volta che il pannello sia fissato sul veicolo, dovranno essere visibili da un osservatore esterno;

• i marchi devono essere chiaramente leggibili ed indelebili.

• le parti che costituiscono i pannelli di identificazione retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti non devono potere essere smontate facilmente;

• i dispositivi di fissaggio dei pannelli posteriori di identificazione devono essere tali da garantire un montaggio stabile e durevole nella parte posteriore dei veicoli, ad esempio con bulloni, rivetti o adesivi.

• la superficie esterna dei pannelli di identificazione posteriore retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti deve essere facilmente pulibile; pertanto essa non deve essere rugosa ed eventuali sporgenze non devono impedire una agevole operazione di pulizia

• i pannelli di segnalazione devono essere resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione, ai carburanti, all'acqua, ed agli urti.

VIOLAZIONE

NORME

COMPETENZA

Mancata installazione dei pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi

(gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose superiori a 3,5 t. ed i rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose superiori a 3,5 t. debbono essere appositamente segnalati con i prescritti cartelli retroriflettenti)

Art. 72/13° C.d.S.
(riferimento art. 1 Decreto 24-01-2003 n. 40)


Prefetto del luogo
dove è stata contestata l'infrazione

Circolazione con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti
per la segnalazione inefficienti o non conformi alle prescrizioni ed agli obblighi stabiliti nel Decreto40/2003 e nel Regolamento ECE/ONU 70/01


Art. 79/4° C.d.S.
(riferimento Decreto 40/03
e Regolamento ECE/ONU 70/01)

Prefetto del luogo
dove è stata contestata l'infrazione

OBBLIGHI: A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli (autocarri, semirimorchi e rimorchi adibiti al trasporto cose) superiori a 3,5 t. ed immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi ed installati secondo le modalità stabilite dal presente decreto.