LEGGE 298/74 Art. 45 - Contrassegno Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato. 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio superiori a 6 t a pieno carico; 2) bianca per i servizi di trasporto in conto terzi; 3) azzurra per i servizi di piazza. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.
Contrassegno strisce trasporto conto terzi, proprio e servizio di piazza
Modalita' di installazione e prescrizioni generali